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Riunito odontoiatrico e rischio Legionella: quali sono gli obblighi del titolare dello studio?

Appena si parla di sicurezza in studio, l’attenzione va subito agli strumenti, alla sterilizzazione e ai protocolli clinici. 

Però, c’è un elemento che lavora silenziosamente dietro ogni seduta, ed è proprio l’acqua che alimenta il riunito e, in pochi sanno, che la sua gestione non è una buona pratica facoltativa, ma un vero e proprio obbligo di legge.

Il riunito rientra nella valutazione del rischio?

Sì, ed è scritto nero su bianco

Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro ove, al Titolo X, dedicato all’esposizione ad agenti biologici, e nell’Allegato XLVI, la Legionella pneumophila e le altre specie patogene sono classificate come agente biologico di gruppo 2. 

Su questa base, l’art. 271 stabilisce che il datore di lavoro debba valutare, tra gli altri, il rischio legionellosi in ciascun sito di propria responsabilità e adottare di conseguenza le misure preventive necessarie.

Si ricorda che per il comparto odontoiatrico esiste poi un documento dedicato, pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità: il Rapporto ISS COVID-19 n. 27/2020, che fornisce indicazioni specifiche per la prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici, dal controllo ordinario alla gestione dei fermi prolungati, fino alla tenuta di un registro degli interventi. 

Il documento si innesta sulle Linee guida nazionali Legionella (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015) e sullo stesso D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, la normativa si completa con il più recente approccio di cui alla Direttiva UE 2020/2184, recepita in Italia con il D.Lgs. 18/2023 e rafforzata dal D.Lgs. 102/2025, che estende l’obbligo di un approccio risk-based anche ai sistemi di distribuzione interni compreso, quindi, l’impianto idrico di uno studio dentistico.

In sintesi: il riunito non è un dettaglio tecnico ai margini della normativa, ma un punto che la legge individua esplicitamente come oggetto di valutazione e gestione del rischio.

Chi è responsabile della manutenzione?

La risposta normativa è netta: la responsabilità è sempre ed esclusivamente del datore di lavoro, ovvero del titolare dello studio. 

Il D.Lgs. 81/2008 lo individua come la figura responsabile, anche sul piano penale, della sicurezza sul lavoro, a cui spetta in primo luogo la Valutazione dei Rischi e, di conseguenza, l’adozione delle misure preventive.

Nella pratica quotidiana, questo si traduce in obblighi concreti e ricorrenti:

  • un monitoraggio periodico dell’acqua del riunito (di norma almeno annuale, esteso a ciascun riunito presente in studio);
  • procedure scritte coerenti con le prescrizioni normative;
  • schede di registrazione delle manutenzioni effettuate;
  • analisi microbiologiche a verifica dell’efficacia delle misure adottate.

Non basta, cioè, installare un dispositivo efficace: la normativa chiede anche di poterne dimostrare la gestione nel tempo, con una tracciabilità documentale puntuale.

Il punto da ricordare è semplice: la responsabilità della valutazione e della gestione del rischio resta sempre del titolare dello studio e avere a disposizione strumenti pensati per generare automaticamente la documentazione e i dati richiesti dalla normativa significa trasformare un obbligo complesso in una routine gestibile, con un beneficio diretto in termini di tranquillità, per il professionista, per chi collabora con lui e così anche per chi si siede su quella poltrona.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 (artt. 17, 18, 271, Titolo X, Allegato XLVI); Accordo Stato-Regioni 7 maggio 2015; Rapporto ISS COVID-19 n. 27/2020; Direttiva UE 2020/2184; D.Lgs. 18/2023; D.Lgs. 102/2025.

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